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30 maggio 2017 - Il settore cartario è stato presente oggi al seminario di Confindustria “Il nuovo regolamento e la circolare esplicativa sui sottoprodotti: un’opportunità per l’industria” con un caso aziendale relativo ai residui di carta siliconata che contengono buone fibre per l’industria cartaria messo a punto da Innovhub ed Henkel (Carta siliconata: sottoprodotto del processo industriale di etichettatura dei flaconi di detersivo liquido).

Proprio grazie all’istituto del sottoprodotto1, tali residui vengono impiegati in Italia, anziché andare all’estero, nell’ottica di una vera economia circolare che valorizza i residui come materie prime” commenta Massimo Medugno Direttore di Assocarta e aggiunge “ il quadro normativo deve rendere possibile quanto è funzionale all’economia circolare e alla simbiosi industriale, piuttosto che rendere impossibile quanto è possibile. Ciò vale per i sottoprodotti, ma ancora di più per i rifiuti. Benvenuta quindi ogni circolare esplicativa che ci riporti alla ratio originaria del sottoprodotto che non è un fratello minore del rifiuto”.

In questo senso il richiamo alla Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (datata 21 febbraio 2007 COM 2007/59), benché antecedente alla Direttiva del 2008, è ancora attuale.

Sarebbe peraltro auspicabile che associazioni ed enti potessero, per i rispettivi ambiti di competenza, linee guida settoriali che potrebbero anch’esse offrire un’opportuna guida per i rispettivi settori.

Assocarta ha adottato una propria linea guida settoriale già da alcuni anni.

Senza sottoprodotto non c’è economia circolare che tenga!” conclude Medugno.

  1. La nozione di “sottoprodotto” viene  introdotta dalla Corte europea di Giustizia che, in ripetute sentenze, ne dà un quadro definitorio ad iniziare proprio dalle modalità produttive. All’evoluzionedella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea segue un altro passo fondamentale, ovvero la Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (datata 21 febbraio 2007 COM 2007/59) che, benché antecedente alla Direttiva del 2008, è ancora attuale ed offre ancora materiali, spunti di confronto e di riflessione. Con la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti trova ingresso nella normativa comunitaria la nozione di “sottoprodotto”. L’art. 5 della predetta Direttiva stabilisce le condizioni affinché determinate sostanze suscettibili di un utilizzo economico possano essere reintrodotte nel ciclo economico senza la necessità diessere sottoposte alle operazioni di trattamento previste per i rifiuti. L’art. 5 elenca le condizioni alle quali una sostanza o un oggetto può essere considerato un sottoprodotto. Tali condizioni sono da intendersi esaustive e cumulative. L’art. 5, comma 1, costituisce una norma immediatamente operativa inteso nel senso che, una volta recepita nell’ordinamento nazionale, mette a disposizione una vera e propria definizione della nozione di sottoprodotto. Il fatto che “il legislatore comunitario” abbia optato per includere nella nuova direttiva la nozione di Sottoprodotto è funzionale all’esigenza di fornire certezza giuridica in punto di sottoprodotti.

Per maggior info sul caso aziendale Innovhub – Henkel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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