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E’ in corso il recepimento delle Direttive Rifiuti sull’#EconomiaCircolare.

Come Federazione siamo intervenuti nelle audizioni sostenendo l’efficienza e l’efficacia del sistema Conai-Consorzi e l’importanza di adeguare l’EoW “caso per caso” alla disciplina europea, evitando il c.d. “gold plating”.

Ma c’è un altro aspetto che merita attenzione: quello dell’assimilazione dei rifiuti industriali a quelli urbani.

 

Come noto,la mancata emanazione di un decreto attuativo sui criteri di assimilazione, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, ha generato una "giungla" di comportamenti diversificati in ambito comunale.

Pertanto, tra i principi e i criteri direttivi contenuti alla lettera c) del comma 1 della Legge Delega c’è anche quello di modificare la disciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale.

L’esigenza di uniformità era stata sottolineata, tra l’altro, alla Camera nella risposta all’interrogazione 4-16852, ove si legge che “il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, fin dal mese di giugno 2016 ha avviato l’iter istruttorio concernente la definizione del decreto relativo alla definizione di criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. L’istruttoria si è svolta mediante lo studio di un campione rappresentativo dei regolamenti comunali che disciplinano la materia, e dalla quale è emersa l’assoluta disomogeneità degli stessi, di qui la necessità di individuare criteri applicabili nell’ambito dell’intero territorio nazionale”.

Nella stessa risposta si leggeva che lo schema sarebbe in una fase di elaborazione “pressoché” definitiva e “prevede criteri quantitativi e qualitativi omogenei e verificabili su tutto il territorio nazionale”.

Demandare ai Comuni senza avere un quadro di riferimento rischia di perpetrare la "giungla" attuale, generando incertezza e inefficienza.

L'interesse dell'industria è quello di avere un quadro equilibrato tra privativa e mercato.

Andando a rivedere un po' tutto e, in particolare l'art. 184, comma 2 lettera e gli allegati L quater riguardanti i rifiuti e le attività che producono rifiuti assimilabili, emerge con chiarezza che l'industria ci rientra almeno con lavoce 20 dell'allegato L quinquies("Attività industriali con capannoni di produzione"). Manca, inoltre, qualsiasi limitealla potestà di assimilazione di cui all'art. 195, comma 2 lettera e), derivante dall'assenza di qualsiasi criterio per il previsto decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il MISE.

La soluzione?

Andrebbero esclusi i rifiuti prodotti da attività artigianali e industriali (compresi i magazzini di produzione) nonché quelli provenienti da attività commerciali svolte su superfici superiori a 400 mq e quelli prodotti da attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Inoltre, anche la soppressione della voce 20 dell'allegato L quinquies (attività industriali con capannoni di produzione").

A cura di Massimo Medugno DG Assocarta

 

Semplice e pulito, equilibrio e chiarezza.

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