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25 gennaio 2011 - Favorire il recupero dei rifiuti derivanti dal riciclaggio e dal recupero migliora l'efficacia di quest'ultime attività. Questo il principio sotteso ad alcune norme introdotte dal Dlgs n. 205/2010 di recepimento della Direttiva Rifiuti n. 98/2008.

Infatti secondo il Dlgs n. 205 ai rifiuti generati nell’ambito del riciclaggio e del recupero deve assegnata la priorità sia in materia di smaltimento che di piani regionali (rispettivamente articolo 8, nuovo articolo 182 e articolo 19, nuovo articolo 199). L'art. 199, comma 3 lett g) prevede, inoltre, che il piano regionale riguardi il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.

In particolare lo stesso Piano deve, inoltre, prevedere le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino (art. 199, comma 3 lett m). Norme che certamente riguardano il recupero dei rifiuti dell'industria cartaria che ricicla ogni anno circa 6 milioni di tonnellate di carta da macero.

Il processo cartario richiede energia e per sua natura produce rifiuti. Il maggior ricorso alla termovalorizzazione ridurrebbe il ricorso alle fonti fossili (circa 90 mila barili di petrolio), la movimentazione dei rifiuti e il conferimento in discarica e diventerebbe un elemento non limitante (come è attualmente) ma di spinta per iniziative già in essere (e future) con benefici sotto il profilo sociale e ambientale. In quest'area la termovalorizzazione è una tecnologia consolidata, ma si potrebbero esplorare anche ulteriori iniziative innovative-

Spunti veramente utili per quelle Regioni che si apprestano a varare i propri Piani.

Proprio in merito ai Piani regionali va sottolineata una differenza significativa tra la vecchia e la nuova formulazione del comma 1 che ora dispone che il piano sia “predisposto ed adottato” dalla Regione in sostituzione della precedente dicitura che si limitava a prevedere la sola “predisposizione”.

L’obbligo di adozione del piano sembra sottendere anche l’irrinunciabilità ed incontrovertibilità del ruolo di sovraordinazione nei confronti sia delle provincie che dei comuni nonché del coordinamento delle autorità d’ambito che condividono con la Regione i confini territoriali esterni.

A cura del DG di Assocarta Massimo Medugno

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